Finalmente la legge sul
controllo degli asili e altre scuole o istituti e persone che vi lavorano, che
giaceva inascoltata dal
1971 (n.1044), poi riproposta nel 1980, è stata riesumata e modificata per le
situazioni attuali e che spesso compaiono sui media.
Fonti :
Petizione · Sì alle telecamere negli asili
“Inizio
questa petizione per chiedere che ad ogni asilo di italia vengano istallate
delle telecamere di modo da poter tenere sempre sotto controllo i nostri
bambini, dato che gli episodi degli ultimi tempi rivelano comportamenti poco
umani da parte delle maestre. in questo modo lo potremmo prevenire, prima che
tutto ciò arreca i danni all'equilibro psicologico e fisico dei nostri bambini.
Voglio premettere però che non tutti gli asili sono cosi. Ma meglio prevenire
che curare.”
- http://www.corriere.it/scuola/medie/16_settembre_30/telecamere-asili-test-maestri-primo-via-libera-legge-9f6f648a-86f2-11e6-b094-d674d9773420.shtml
IL DISEGNO DI LEGGE
Telecamere negli asili e test a
maestri e educatori: primo sì alla legge
Adottato il testo unico, dopo otto
anni di proposte arenate e diversi interventi del Garante per la privacy. Tra i
punti fermi: l’autorità giudiziaria sarà l’unica a poter visionare le immagini,
e solo dopo una denuncia. Previsti anche test psico-attitudinali per
insegnanti, educatori ed operatori socio-sanitari
di Valentina Santarpia
Petizione:
Basta
ai maltrattamenti dei bambini negli asili, privati e non. Fermiamo alcune
bestie che si fanno chiamare "educatrici, insegnanti,
maestre..."Difendiamo i nostri bambini chiedendo ad alta voce che siano
installate le telecamere in ogni singolo istituto scolastico frequentato da
minori. Dagli asili alle medie inferiori, in ogni aula e anche nei bagni. Che
questa diventi una legge!!!!!
- http://www.repubblica.it/politica/2016/08/01/news/telecamere_negli_asili_12_proposte_di_legge_in_aula_a_settembre-145202412/
Telecamere
negli asili e test attitudinali per chi si occupa dell'infanzia: 12 proposte di
legge in attesa di esame
I diversi
testi presentati in Parlamento sono attualmente al vaglio delle Commissioni
Lavoro e Affari costituzionali che dovrebbero ricavarne una sintesi da portare
in Aula a settembre. I dubbi del Garante della privacy sulla videosorveglianza
di CATERINA
PASOLINI
Continuano le violenze commesse negli asili italiani e viene il
sospetto che le norme in vigore non offrano strumenti idonei a fermare l'ondata
di soprusi. Vediamo cosa dice la legge e cosa è possibile fare.
5 OTTOBRE 2016 di Giuseppe
Lenzi
Pare che non vi sia
giorno, in questo maledetto Paese, in cui pagine e pagine di giornali non
mancano di narrare, in copioso e discutibile dettaglio, tipologie e tempi delle
inaudite violenze che si scatenano sui nostri figli e nipoti che credevamo di
affidare alle amorevoli cure degli asili italici. E nei TG la dose di
orrore rincara perché alle parole di piombo del cartaceo si aggiungono immagini
in confronto delle quali quelle del famigerato carcere di Abu Ghraib (la
prigione dei prodi militari USA torturatori dei prigionieri in Afghanistan), se
mai fosse possibile, sbiadiscono. Se intollerabili sono le violenze di uomini
contro uomini, che dire di quelle contro indifesi bambini?
La misura pare colma e le
cosiddette Autorità competenti (Regioni e Comuni) che, ai sensi della normativa
vigente (legge 107/2015 "la buona scuola" e la legge regionale
campana n° 48 del 4 sett. 1974) dovrebbero svolgere l'alta vigilanza sugli
asili nido, sembrano essere del tutto indifferenti a quanto accade. Immagino
sia noto a tutti che il disvelamento delle tragiche e inaudite violenze patite
ogni giorno, dai piccoli scolari, in un qualche squallido asilo comunale
italico, affiora solo dopo che i genitori, i nonni o qualche attento parente
avverte, nel bimbo, qualche significativo turbamento.
Casi recenti | Cosa dice
la legge | Cosa fare
In foto: Frame di una
violenza commessa in un asilo di Milano
Alcuni casi recenti
A Casarile (Pavia) qualche
tempo fa i genitori di Sara tre anni confidano: "la bimba veniva a casa e
picchiava le bambole". Da qui l'allarme. Intervengono i carabinieri di
Binasco e le violenze in asilo cessano.
A Potenza il 22 u.s. per
le violenze sui bambini ben tre maestre sono state oggetto di una severissima
sanzione disciplinare: udite, udite, una sospensione! Chissà quanto ne saranno
rimaste colpite. Ma il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata è lì
pronto a rendere giustizia. Ma a chi? Alle affettuose educatrici o ai malmenati
bambini? L'esito, ahimè lo riterrei scontato.
Di norma, nei casi di
sospetta violenza, si opera così: si contattato le Forze dell'Ordine, si parla
con il PM di turno e se costui è più o meno sensibile e ravvede indizi preoccupanti
di violenza autorizza l'installazione di telecamere nei luoghi oggetto delle
indagini. E qui accade l'assurdo. Le telecamere "nascoste"
registrano ore ed ore di violenze, giorni e giorni di atroci vessazioni: ne
cito solo alcune così che le nostre coscienze possano inorridire, agire e
reagire con fermezza perché tali orrori abbiano a cessare immediatamente con la
conseguente applicazione di severissime sanzioni per gli autori di tali
comportamenti. Non certo i soffici ed insignificanti "arresti domiciliari",
ma ben più gravi sanzioni meriterebbero "gli educatori" da rieducare
in un carcere duro.
La manifesta follia delle
"educatrici" che tutti abbiamo emozionalmente patito, almeno una
volta, attraverso la TV, si esprime, di solito, con schiaffeggi, pizzichi,
strattonamenti, tirate di capelli, testoline sbattute sui banchi, isolamento in
sgabuzzini bui, costrizioni ad ingurgitare la refezione con l'orrorosa variante
che se essa, semmai, è rovesciata dal piccolo, per cui la premurosa maestra,
per tema di un nocivo digiuno, provvede a fargliela ingoiare di nuovo. Accadeva
nell'asilo lager "Cip-Ciop" di Pistoia, struttura privata accreditata
dal Comune. Arrestate la direttrice e l'insegnante, Laura Scuderi di 41 anni
residente a Quarrata (Pistoia) ed Elena Pesce, 28 anni di Pistoia.
Ma non è finita qui.
Questo accadeva in Toscana, ma neppure la Lombardia si fa mancare nulla:
Massimo Mario Perri, un attento e scrupoloso osservatore di questi fenomeni ci
riferisce che "In un asilo nido di Milano i carabinieri arrestano un uomo
di 35 anni e una donna di 34, dopo averli colti in flagranza di reato. I due,
incensurati, gestivano un asilo nido nel quartiere Bicocca di Milano e
sono accusati di violenza e maltrattamenti nei confronti dei bambini. Percosse,
lesioni personali e, addirittura, morsi i danni rilevati dall'ospedale sui
corpi dei bambini, tutti di età compresa tra i due mesi e i due anni".
È del 29 settembre
l'inaudita immagine televisiva di quella maestra/educatrice che s'avventa su di
un bimbo disabile strappato dalla sua carrozzina gettato a terra.
Cosa dice la legge
Pare, quindi, sia giunto
il tempo di dire "basta", ma non è facile! Nei casi qui in esame
si possono configurare due tipologie di reati. Se ne interessa il libro Secondo
del Codice Penale al Titolo XI art. 571 e 572 che così dispongono.
Art.571: "Chiunque
abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta
alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione,
cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di
un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di
una malattia nel corpo o nella mente (2), con la reclusione fino
a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene
stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne
deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni".
Art. 572: "chiunque
maltratta una persona a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione,
cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte,
è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso in danno di minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una
lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne
deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni".
Ne conseguirebbe che il
comune mortale, cittadino di medio/bassa cultura come me, leggendo quanto la
legge stabilisce cede ad un impeto di soddisfazione nel pensare che i prodi
educatori autori di violenze sui minori (scolari di asilo ed elementari)
finalmente vadano spediti quanto prima in prigione per gli anni stabiliti; che
possono essere anche 24.
Non è così. Tutto deve
accadere dopo un lungo e giusto processo da istruire nel rigoroso rispetto
delle innumerevoli e dettagliate norme procedurali; dopo aver assai
attentamente vagliato tutte, ma proprio tutte, le cause attenuanti generiche,
specifiche, speciose e probabili; dopo aver indagato sulla vita
dell'educatore/mostro alla ricerca di una qualche lontana tara familiare
giustificatrice delle violenze. Né si devono tralasciare lunghe e meticolose
indagini sulla personalità attuale e pregressa del presunto reo: il che avviene
rintracciando ed interrogando parenti ed amici dell'inquisito. Largo credito,
inoltre, è rivolto all'indagine circa eventuali provocazioni poste in essere
dai bimbi (di tre/sei anni), o quelle pur sempre possibili dei premurosi
genitori che non educano i piccoli, e semmai anche quelle dei nonni troppo
accondiscendenti nel cedere alle pressanti richieste di "lecca lecca"
dei tremendi ed irrefrenabili nipotini. E dopo l'eventuale ed improbabile
condanna in 1° grado, lette le motivazioni di condanna, i valorosi avvocati
s'affanneranno a proporre "appello". E lì ancora prove,
testimonianze, filmati, perizie psicologiche, psichiatriche, prove testimoniali
del "bidello" che non ha visto, del custode "distratto",
del dirigente scolastico che non ha avuto "mai un sospetto" e chi più
ne sa più ne inventi.
E quand'anche l'appello
fosse sfavorevole al reo si ricorre in Cassazione: la legge delle leggi. Tale
alto consesso, attraverso centinaia di sentenze, si è così espresso, negli anni
recenti a proposito dei delitti che inondano i nostri asili e distruggono la
mente ed il fisico dei nostri figli e nipoti:
Cass. n. 39927/2005
"Per la configurabilità
del reato di maltrattamenti l'art. 572 c.p. richiede il dolo generico,
consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di
sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di
sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità; ne consegue
che deve escludersi che l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per
finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti
di violenza posti in essere in danno dei figli minori nella previsione di cui
all'art. 571 c.p., in quanto gli atti di violenza devono ritenersi
oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione,
dovendo ritenersi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tradiscano
l'importante e delicata funzione educativa" [corsivi nostri, NdR].
Cass. n. 8618/1996
"Ai fini della
configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. la materialità del fatto
deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che
determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi,
collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica
intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo
infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Ne consegue che per ritenere
raggiunta la prova dell'elemento materiale di tale reato, non possono essere
presi in considerazione singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, né
un eventuale precedente specifico che può valere soltanto per la valutazione
della personalità dell'imputato agli effetti della determinazione della pena da
infliggere in concreto" [corsivi nostri, NdR].
Cass. n. 18289/2010
Il reato di abuso dei
mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente
abituale, sicché ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo
dell'abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica
e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile
e complessivamente considerati, realizzano l'evento, quale che sia l'intenzione
correttiva o disciplinare del soggetto attivo [Fattispecie in cui alcuni
bambini affidati ad un'insegnante di scuola materna erano stati in più
occasioni oggetto di minacce e percosse, ovvero sottoposti a umilianti dileggi
per il loro basso rendimento scolastico, NdR].
Con la conseguenza –
delirante è dir poco – che pur di fronte alle prove documentali video ed audio,
non sufficit le urla dei bimbi, il tonfo del loro capo sui banchetti, le
lacrime copiose che scivolano sui volti, le ciocche di capelli al suolo, il
violento fruscio degli schiaffi, le reclusioni in stanzini bui, le minacce di
ulteriori castighi. L'imposizione ad ingurgitare il cibo vomitato, il terrore che
si materializza con una copiosa incontinenza. No, tutto questo alla nostra
"giustizia" non basta! E l'Autorità Giudiziaria, di norma, non ferma,
come pure dovrebbe, quei criminali in tuta da "educatori". Pur di
fronte all'evidenza essa non dispone l'immediata irruzione delle Forze
dell'Ordine i cui uomini (in centinaia costretti a visionare le registrazioni),
pur essi padri e nonni, sono afflitti a subire la violenza quotidiana
determinata dalla loro impossibilità ad intervenire per far cessare quegli scempi
sui piccoli corpi. Il "magistrato" deve raccogliere "le
prove" che incastrino con sufficiente evidenza l'azione delittuosa delle
maestre educate… al peggio e da rieducare dietro robuste sbarre penitenziarie
per numerosi lustri. E nel frattempo che si raccolgano "utili prove"
i piccoli scolari subiscono ogni giorno le dolci violenze delle loro affettuose
educatrici.
Nell'interessante sito
"Brocardi.it, latino per giuristi" è riportata una vicenda molto
istruttiva ("Condannata la maestra che aveva schiaffeggiato e
strattonato per i capelli il minore") dalla quale emergono, con limpida
evidenza le lungaggini che accompagnano la condanna di una maestra
"picchiatrice". Ne emerge un quadro di desolate squallore in cui pare
che la "giustizia" sia fortemente protesa più alla salvaguardia
dell'impunità delle presunte "orche" che all'immediata tutela delle
accertate piccole vittime.
La misura della condanna
inflitta in 2° grado, in Corte di Appello alla coraggiosa maestra consta solo
di un piccolo risarcimento danni in favore dei genitori. E le profonde
lacerazioni alla psiche ed al corpo del bimbo chi le risarcisce? Forse i "risarciti"
genitori donando al piccolo gelatini e pop corn? Ne conseguirebbe che i
reati di abuso verso minori (e non parliamo di abusi sessuali) e le inaudite
violenze commesse nell'inaccessibilità delle aule scolastiche, devono
soggiacere ad una disciplina punitiva ed immediata ben più severa di quella che
oggi è assolutamente inefficace. Non vorremmo più leggere sul Corriere
della Sera i giornalisti Galli e Santucci costretti a scrivere – il primo
agosto scorso – articoli come questo.
Contro questi mostri vestiti
da educatori occorre una severissima legislazione ed una
"procedibilità" all'arresto immediata. Lasciar correre giorni e
giorni per acquisire "prove regine" da usare poi in giudizio, a tutto
scapito della salute psichica e fisica dei nostri figli e nipoti appare come
pratica demenziale ed altrettanto delittuosa.
È di tutta evidenza
l'insanabile contrasto fra le disposizioni dell'Autorità giudiziaria che di
norma ordina indagini (le riprese con microcamere) che si protraggono per
settimane e mesi, con l'art. 40 c.2. del C.P. vigente, che invece impone agli
appartenenti alla forza pubblica ed agli Ufficiali ed agenti della polizia
giudiziaria il "dovere di impedire i reati"?
“Non impedire un evento,
che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo
Art. 40 Cpi
Non intervenire con
immediatezza pur solo dopo il primo atto di violenza documentatamente compiuto
su un bambino concretizza l'ipotesi: Delicta per omissionem commissa. E
cosa accadrebbe ad un agente di P.G. se nell'assistere, attraverso le riprese
delle microcamere, alle violenze decidesse di far irruzione in un asilo per
farle cessare? Sarebbe punibile per aver trasgredito l'ordine del Pm teso ad
acquisizione lunghe e reiterate riprese video per meglio documentare i reati
commessi?
Chi può mai stabilire
quale sia la "giusta" quantità di botte, calci, sevizie e violenze
deve subire un inerme bambino prima che intervengano le forze dell'ordine a far
cessare tali violenze ? Non vi è una norma che detti regole certe nei casi
che qui interessano. Con la conseguenza che l'Autorità giudiziaria di Canicattì
può decidere che basti un solo episodio di documentata violenza sui minori per
far scattare provvedimenti restrittivi; laddove la Procura di Viareggio può
decidere ex edversis, che si debbano acquisire prove certe delle condotte
pluricommissive ed inequivocabili della ripetitività dei comportamenti
delittuosi, ordinando, di conseguenza di effettuare le riprese (con le
microcamere) per lunghi periodi di tempo prima di intervenire per por fine alle
violenze. A tutto scapito della sanità fisica e psichica delle piccole vittime:
"Summum ius summa iniuria" (Cicerone, De Officiis 1-10)
Cosa fare
Cosa fare? Il cammino è
tortuoso, lungo ed oneroso e dovrà tener conto, purtroppo, di quella mala genia
di "garantisti" che neppure le lacrime e le botte ai bambini riescono
a ricondurre a ragione. Occorrerà mettere mano al Codice di proceduta penale,
parte seconda, libro qui "Indagini preminari e udienza peliminare"
Titolo VI, Arresto in flagranza e fermo, Art. 380. Arresto obbligatorio in
flagranza. La soluzione ruota tutta attorno all'infelice art. 380 che così
recita:
Gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza
di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni [corsivo nostro, NdR]
E come si fa a cogliere in
flagranza un'educatrice violenta che, di certo, non picchia nel giardino
dell'asilo i piccoli a lei affidati? Una piccola modifica s'imporrebbe; e
le violenze cesserebbero sul nascere.
Ho sognato quest'innovato
art. 380: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza. Costituisce flagranza,
al fine della tutela del bene prezioso della salute dell'infanzia, anche una
sola immagine, comunque acquisita, che evidenzi violenza su minore
…omissis…"
Una profonda rivisitazione
delle miriadi di "regole" che presiedono alla disciplina delle
complesse attività didattiche ed educative che interessano le scuole della
"prima infanzia" implica il coinvolgimento del potere giudiziario
(per modificare le norme penali e procedurali) e dei poteri normativi attribuiti
alle Regioni ed ai Comuni
Il percorso,
extragiudiziario, ove lo si volesse intraprendere subito, non sarà agevole in
quanto le normative, oggi vigenti, che presiedono alla "costruzione,
gestione e controllo" degli asili nido promanano – per quanto riguarda noi
campani – dalla Regione Campania: Legge Regionale N. 48 Del 04-09-1974 che
estende la sua efficacia ai Comuni ed ai Consorzi dei Comuni destinatari dei
fondi previsti artt. 1 e 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Sono, quindi,
gli Assessori all'Istruzione ed alle Politiche sociali, con la Giunta regionale
delle varie regioni italiane, a determinare ad approvare i requisiti delle
figure professionali operanti negli asili nido, micro nido e servizi
integrativi al nido. Preso atto delle centinaia di episodi di violenza
consumatisi negli asili nidi di tutta la penisola, v'è da auspicare che le
disposizioni relative al “sistema integrato 0-6 anni” (legge 107/2015, art.
181) provvedano, fra le varie azioni, alla riforma degli asili nido e i servizi
per l’infanzia con una serie di cambiamenti relativi alla figura dell’educatore
di nido d’infanzia e del coordinatore pedagogico dei servizi per l’infanzia,
nel senso di poter individuare (ed isolare) i soggetti potenzialmente
pericolosi.
Cosa fare nell'immediato
Cosa fare nell'immediato?
Inondare di accorati fax il Presidente della Repubblica, on. Sergio Mattarella
(Fax 06.46993125) ed il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, (fax +39
06.68897951) perché ciascuno secondo le proprie prerogative si adoperi per una
modifica, in melius, delle vigenti (ed inefficaci) norme procedurali
giudiziarie inidonee, oggi, a garantire la sanità fisica e psichica dei piccoli
ospiti degli asili laddove emergono, quotidianamente, "mostri" da
isolare in perpetuo dal contatto con minori.
Nell'immediato: occorre
che i Comuni disponessero l'istallazione, ad horas, in tutti gli asili comunali
ed in quelli in "concessione" di telecamere negli spazi frequentati
dai bambini (anche, e soprattutto, in prossimità dei servizi igienici con la predisposizione
di adeguate cautele per garantire la massima riservatezza dei piccoli). Ed
occorre responsabilizzare i genitori perché, in assenza di disposizioni
comunali, pretendano, dal concessionario della gestione dell'asilo privato, le
medesime predisposizioni di sorveglianza sopradescritte.
(Continua su:
http://autori.fanpage.it/violenze-negli-asili-nido-e-il-momento-di-dire-basta/
http://autori.fanpage.it/)
Altre fonti:
Leggi e
Asilo Nido - Progetto Asilo Nido
http://www.progettoasilonido.org/index.php/preparazione-concorso/236-leggi-e-asilo-nido
Raccolta delle varie leggi nazionali
e regionali che regolano gli asili nido e i nidi d'infanzia, la
creazione di asili nido,
l'accesso al lavoro in asilo nido (...)
L.R. 16 Giugno 1980, n. 59
- Norme sugli asili nido (1)
2. http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/asili.html
Norme per lo sviluppo e la
qualificazione di un sistema di servizi per i bambini di età inferiore ai 3
anni e per le loro famiglie (Disegno di legge presentato al CdM del 9 marzo
1999)
Asili nido, arriva il
decreto: più posti e maestre laureate
Niente
controlli sulle maestre assunte. "E adesso telecamere in tutti gli
asili"
Telecamere negli asili e
test attitudinali per chi si occupa dell'infanzia: 12 proposte di legge in
attesa di esame
Finalmente il parlamento
si è svegliato dopo più di otto anni di richieste (la legge è la 1044 del 1971,
lasciata nel cassetto fino ad ora) che erano lasciate a una metodica piuttosto
negativa, nel senso che le telecamere installate per legge richiedevano
accertamenti sicuri del crimine e quindi passava molto tempo durante il quale i
bambini continuavano a essere maltrattati fisicamente e psicologicamente.
Ad ogni nuova realtà si
scriveva di porre rimedi come in altri stati, ma non succedeva nulla: solo l'applicazione
rigida di una legge che si doveva modificare per non far soffrire ulteriormente
i bambini che erano bistrattati: quello che si chiede ora lo si chiedeva già
dai primi casi di abuso sui bambini (anche negli asili nido), creature che
porteranno sempre, anche da adulti, anche con gli aiuti di eventuali psicologi
del trauma.
Bambini, siate contenti, almeno
voi che entrerete in quelle strutture, e sperate che quello
che è stato promesso
avvenga e venga accertato nei modi giusti e nei tempi indicati dagli
studiosi del caso.
Ricordiamoci, però, che
non tutte le strutture erano state segnalate per violenze fisiche e
psicologiche: in molte di
queste ci sono insegnanti di valore che sacrificano la loro vita per educare i
bambini al futuro, nonostante le pressioni di alcuni genitori talvolta
ingiustificate o troppo oppressive. La PREVENZIONE, tuttavia, è la prima regola
da applicare in tutti i campi: molte volte nei rapporti tra persona richiedente
ed operatore non vige quell'umanità che invece ci dovrebbe essere. Questo è un
primo passo, come lo è quello di introdurre a tutti i livelli scolastici la
norma di imparare a trattare i compagni anche con problemi con umanità e
rispetto. Questo non avviene ancora, nonostante ci siano già provvedimenti
contro il bullismo, il cyberbullismo ed altri abusi.
Questa legge di cui si
attende l’approvazione (si spera in breve tempo per la sua importanza) sarà una
vittoria sociale di importanza enorme per la formazione dei futuri adulti.
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